1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un ventesimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali o cinque Consigli regionali».
2. Il secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o un ventesimo degli elettori iscritti nelle liste elettorali o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».